Il titolare non è sempre responsabile in caso di infortunio sul luogo di lavoro
Il titolare di un’azienda che opera in diverse sedi non risponde penalmente di un infortunio sul luogo di lavoro se esiste un direttore di stabilimento e questi ha poteri di spesa in materia di prevenzione antinfortunistica. Sarà il responsabile dell’unità produttiva che risponderà penalmente di un infortunio ad un lavoratore della sua sede, nei limiti di quelli che sono gli adempimenti prescritti dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro. Lo ha chiarito la Cassazione Penale , sezione IV, Sentenza n. 4106 del 3 febbraio 2011. È evidente che la responsabilità del direttore dell'unità produttiva è legata ai suoi poteri decisionali e di spesa in materia di sicurezza; egli sarà considerato come datore di lavoro ai fini della sicurezza solo se gli siano attribuiti poteri e disponibilità finanziarie adeguate ad effettuare gli adempimenti prescritti dalla legge e solo entro quei limiti, mentre, per tutti gli altri adempimenti per i quali non dispone dei mezzi e dei poteri per realizzarli, le eventuali violazioni e relative conseguenze non saranno a lui ascrivibili. Pertanto, nel caso in esame, il direttore dello stabilimento, rientrando l'intervento sulla scala nel suo potere di spesa e nell'autonomia di cui disponeva (alcune migliaia di euro), va considerato datore di lavoro in materia di sicurezza e non risulta necessaria la rigorosa prova della sussistenza di una delega al direttore dello stabilimento, in quanto lo stesso è da ritenersi responsabile a titolo originario e non per delega.
In particolare, la Corte Suprema ha accolto il ricorso presentato da un datore di lavoro, il quale era stato condannato nei precedenti due gradi di giudizio per l’infortunio di un operaio che era caduto da una scala mentre effettuava opere di manutenzione ad una pressa a iniezione, in quanto non sussisteva una delega a favore del direttore e non era stato nominato un responsabile per la sicurezza.
Clicca qui per scaricare la Sentenza n. 4106 |