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Recupero edilizio, risparmio energetico, bonus arredi: Novità della Legge di Stabilità 2014

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Recupero edilizio, risparmio energetico, bonus arredi: Novità della Legge di Stabilità 2014
(Articolo 1 comma 139 Legge n. 147 del 27.12.2013)

Recupero Patrimonio Edilizio

Si informa che con la Legge di Stabilità per il 2014 il legislatore ha introdotto alcune modifiche alla disciplina delle agevolazioni sui lavori edili e di risparmio energetico, prevedendo – a seguito di un potenziamento generale dell’agevolazione – il parziale assorbimento, nel tempo, delle aliquote delle agevolazioni. Nel dettaglio, il nuovo intervento legislativo ha riguardato: le agevolazioni sul risparmio energetico, la cui aliquota applicabile è passata dal 50% al 65% per un periodo di tempo limitato; le agevolazioni sul recupero edilizio, per cui è stato previsto il potenziamento temporaneo dell’agevolazione dal 36% al 50% e l’istituzione di una nuova ipotesi agevolata per gli interventi antisismici; la previsione di un “nuovo” bonus sull’acquisto di mobili ed elettrodomestici. Con la legge di stabilità per il 2014 il legislatore ha previsto, in materia di risparmio energetico, il mantenimento della detrazione maggiorata del 65% fino al prossimo 31.12.2014 e del 50% dal periodo successivo fino al 31.12.2015 (fatta eccezione per gli interventi nelle parti comuni dei condominio). In riferimento agli interventi di recupero edilizio, invece, viene prevista l’adozione dell’aliquota di detrazione maggiorata sempre fino al prossimo 31.12.2014, mentre per l’anno 2015 viene ridotta al 40% (fatta eccezione per gli interventi antisismici). Per l’anno 2014, coloro che beneficiano della detrazione per il recupero edilizio, possono beneficiare dell’ulteriore detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione fino ad un massimale di 10.000 euro.

Premessa

La legge n. 147 del 27.12.2013 ha introdotto, con il comma 139 dell’articolo 1, alcune modifiche alle agevolazioni applicabili in materia edilizia. Nel dettaglio, la disposizione in esame prevede la proroga, per un tempo limitato, (nella maggior parte dei casi fino al 31.12.2014) delle agevolazioni sul recupero edilizio e sul risparmio energetico nelle misura maggiorate (con alcune precedenti interventi legislativi, infatti, l’aliquota di detrazione del recupero edilizio è passata dal 36% al 50%, mentre per il risparmio energetico l’aliquota di detrazione è stata aumentata dal 50% al 65%).
Vengono previste, inoltre, modifiche ad alcune delle novità che hanno caratterizzato, in questi anni, la disciplina del recupero edilizio, quale la previsione di una detrazione maggiorata per gli interventi antisismici, la detrazione dei mobili e degli elettrodomestici e gli interventi di risparmio energetico riguardanti le parti comuni degli edifici.

La storia

Il DL n. 63/2013, convertito con legge n. 90/2013 ha modificato alcune disposizioni concernenti le agevolazioni fiscali in materia di immobili. Nel dettaglio, le modifiche riguardano le agevolazioni sul recupero edilizio (per cui comunemente è riconosciuta una detrazione del 36%, salvo quanto si dirà in seguito) e sul risparmio energetico (per cui ordinariamente è riconosciuta una detrazione del 50%)
Come noto per effetto del D.L. Salva Italia, gli incentivi sul risparmio energetico sarebbero stati assorbiti dall’articolo 16 bis TUIR con conseguente applicazione della minore detrazione del 36%: per effetto di successivi interventi – per ultimo il DL n. 63/2013 – le agevolazioni sono state rifinanziate e modificate in senso più favorevole per i contribuenti.
Attualmente, in via estremamente riassuntiva:

  • si può beneficiare dell’agevolazione per il recupero edilizio (36%) con un’aliquota maggiorata del 50% su un massimale raddoppiato (da 48.000 a 96.000 euro) e del 65% per gli interventi antisismici;
  • si può beneficiare dell’agevolazione per il risparmio energetico (50%) con un’aliquota maggiorata del 65% con massimali di spesa invariati;
  • si può detrarre il 50% delle spese per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici con un massimale di 10.000 euro.

Con la legge di stabilità per il 2014 (Legge n. 147/2013) vengono introdotte ulteriori modiche alla disciplina della agevolazioni in commento.

Recupero edilizio

Per effetto di numerose modifiche alla disciplina delle agevolazioni sul recupero edilizio e sul risparmio energetico i contribuenti potranno beneficiare per un periodo limitato di una detrazione del 50% su un massimale di 96.000 euro.
La maggiorazione della detrazione si applica a tutti gli interventi previsti nell’ambito di applicazione della detrazione del 36%, compresa anche l’ipotesi di recupero edilizio/restauro conservativo di immobili operato da cooperative edilizie con assegnazione degli immobili entro sei mesi dal termine dei lavori. Tale ipotesi differisce da quelle ordinarie in quanto l’importo della spesa detraibile è fissato al 25% del prezzo di vendita/cessione dell’immobile (non si provvede, quindi, al calcolo delle spese ma semplicemente si fissa la quota detraibile forfettariamente in base all’importo della cessione).
Viene introdotta, inoltre, un’ulteriore ipotesi di detrazione maggiorata, nel caso in cui un contribuente sostenga spese per interventi antisismici per edifici ricadenti in zone ad alta pericolosità sismica, utilizzati per attività produttive o come abitazione principale. In tal caso viene concessa una detrazione del 65% delle spese su un massimale di 96.000 euro
Per effetto delle modifiche apportate dalla legge di stabilità per il 2014, i contribuenti possono beneficiare della seguente agevolazione:

Recupero edilizio

Bonus arredi

Ai contribuenti che fruiscono della detrazione per il recupero edilizio è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50% delle ulteriori spese documentate per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ nonché A per i forni per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
La detrazione, prorogata dalla Legge di stabilità 2014 dal 31.12.2013 al 31.12.2014, può essere fruita su un massimale di spesa di 10.000 euro in dieci rate.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che possono costituire valido presupposto per la fruizione della detrazione l’effettuazione di interventi edilizi sia su singole unità immobiliari residenziali sia su parti comuni di edifici residenziali, rispettivamente per l’acquisto di mobili adibiti all’abitazione e per l’acquisto di immobili adibiti alle parti comuni. Viene escluso esplicitamente che gli interventi sulle parti comuni permettano di agevolare l’acquisto di mobili ed elettrodomestici per l’abitazione.
Complessivamente le ipotesi in cui è ammessa l’agevolazione su mobili e arredi sono le seguenti:

  • di manutenzione ordinaria, di cui alla lett. a) dell’art. 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale;
  • di manutenzione straordinaria, di cui alla lett. b) dell’art. 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
  • di restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lett. c) dell’art. 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali; di ristrutturazione edilizia, di cui alla lett. d) dell’art. 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
  • necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle categorie precedenti, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
  • di restauro e di risanamento conservativo, e di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere c) e d) dell’art. 3 del DPR n. 380 del 2001, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.

I beni agevolabili sono mobili ed elettrodomestici (nuovi) per cui è prevista l’etichetta energetica.

Rientrano tra i “mobili” agevolabili, a titolo esemplificativo, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.
Per quel che riguarda i grandi elettrodomestici, la disposizione limita il beneficio all’acquisto delle tipologie dotate di etichetta energetica di classe A+ o superiore, A o superiore per i forni, se per quelle tipologie è obbligatoria l’etichetta energetica. L’acquisto di grandi elettrodomestici sprovvisti di etichetta energetica è agevolabile solo se per quella tipologia non sia ancora previsto l’obbligo di etichetta energetica. Per quanto riguarda l’individuazione dei “grandi elettrodomestici”, in assenza di diverse indicazioni nella disposizione agevolativa, costituisce utile riferimento l’elenco di cui all’allegato 1B del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, secondo cui rientrano nei grandi elettrodomestici, a titolo esemplificativo: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.
Possono essere utilizzati per il pagamento dei mobili e degli elettrodomestici agevolati sia i bonifici (con indicazione del codice fiscale e della partita iva del beneficiario e l’indicazione del pagamento di ristrutturazioni fiscalmente agevolabili) sia le carte di credito/debito.

Agevolazioni Bonus Arredi

Risparmio energetico

Per il 2014 per gli interventi di risparmio energetico, viene prevista l’applicazione di una aliquota del 65%. Al riguardo, si ritiene che l’utilizzo dell’espressione “spese sostenute”, senza altre condizioni volte a circoscrivere l’applicazione della più elevata aliquota del 65% in relazione alla data di avvio degli interventi, comporta che ai fini dell’imputazione delle stesse occorre fare riferimento:

  • per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali al criterio di cassa e, quindi, alla data dell’effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono;
  • per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali al criterio di competenza e, quindi, alla data di ultimazione della prestazione, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti.

Per l’anno 2015, invece, l’aliquota di detrazione sarà pari al 50%.
Relativamente agli interventi su parti comuni condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio la detrazione spetta nella misura del 65% con riferimento alle spese sostenute nel periodo 06.06.2013 – 30.06.2015 (anziché 30.06.2014) e del 50% per le spese sostenute dall’01.07.2015 al 30.06.2016.

Agevolazione Risparmio Energetico

Redatto da: COMITATO REGIONALE TOSCANO GEOMETRI - Firenze - Elaborazione terminata il 04.02.2014

Fonte: "BibLus-net by ACCA - www.acca.it/biblus-net"

 
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