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Certificazione crediti e DURC: primi chiarimenti del Ministero

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Certificazione crediti e DURC: primi chiarimenti del Ministero

Con la Circolare 21/10/2013, n. 40, il Ministero del Lavoro, d’intesa con gli Istituti previdenziali, fornisce prime importanti indicazioni per la corretta applicazione dell’art. 13-bis, comma 5, del D.L. 52/2012 e del D.M. 13/03/2013.

Si ricorda che il citato D.M. 13/03/2013 ha disciplinato le modalità di attuazione dell’art. 13-bis, comma 5, del D.L. 52/2012 (convertito dalla L. 94/2012), il quale prevede il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) «in presenza di una certificazione (…) che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto».

Il meccanismo chiarito dalla circolare vuole superare quelle problematiche che non consentivano alle imprese di ottenere un DURC attestante la regolarità – in quanto debitrici nei confronti degli Istituti e/o delle Casse edili – sebbene fossero a loro volta creditrici nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

Per approfondire

  • D.M. 13 marzo 2013 – certificazione di crediti e rilascio del DURC – primi chiarimenti.
  • Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica.
  • Rilascio del documento unico di regolarità contributiva anche in presenza di una certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto.

fonte: legislazionetecnica.it

 
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