DURC valido 120 giorni, ma solo se rilasciato dopo il 21 agosto 2013. Ecco i chiarimenti del Ministero
Il Ministero del Lavoro con la Circolare n. 36/2013 fornisce i primi chiarimenti interpretativi sul DURC dopo l’entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto del Fare.
La Circolare chiarisce che la nuova disciplina prevede che il DURC “in corso di validità” debba essere acquisito:
- per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all’articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- per l’aggiudicazione del contratto ai sensi dell’articolo 11, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- per la stipula del contratto;
- per il pagamento degli stati avanzamento dei lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture;
- per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l’attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale.
Il DURC acquisito per le ipotesi sopra elencate è valido per la durata di 120 giorni dalla data del suo rilascio.
Da notare che essendo stata introdotta in sede di conversione del D.L., questa disposizione entra in vigore dal 21 agosto 2013 e risulta applicabile esclusivamente ai DURC rilasciati dopo tale data. I DURC rilasciati prima del 21 agosto 2013 godono, invece, di una validità di 90 giorni, così come previsto dalla disciplina previgente.
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Fonte: "BibLus-net by ACCA - www.acca.it/biblus-net"