IMU: pagamento della prima rata 2013
Una circolare del ministero dell'Economia e delle Finanze fornisce chiarimenti in materia di pagamento della prima rata IMU alla luce del D.L. 35/2013, in corso di conversione in legge.
Con la Circolare 23/05/2013, n. 2/DF il Ministero dell'Economia e delle Finanze fornisce chiarimenti in risposta ai numerosi quesiti ricevuti in ordine al pagamento della prima rata dell’imposta municipale propria (IMU), di cui all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201.
L’incertezza è determinata da un emendamento presentato in corso di conversione del D.L. 08/04/2013, n. 35, che prevede che la prima rata dell’IMU è versata sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei 12 mesi dell’anno precedente (art. 10, comma 4, lettera b)). Tale previsione modifica il testo vigente dell'art. 10, comma 4, lettera b) del D.L. 35/2013, in base al quale i contribuenti devono effettuare il versamento della prima rata IMU entro il 17 giugno, tenendo conto delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché dei regolamenti pubblicati nel sito www.finanze.it alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta.
Inoltre, si ricorda che l'art. 1 del recente D.L. 21/05/2013, n. 54 prevede la sospensione del pagamento della prima rata dell’IMU per:
- l’abitazione principale e relative pertinenze, ad esclusione delle abitazioni di categoria catastale A/1, A/8, e A/9;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi IACP;
- i terreni agricoli e i fabbricati rurali.
Alla luce di ciò sono stati forniti i seguenti chiarimenti.
Versamento prima rata sulla base delle aliquote 2012, prima della conversione del D.L. 35/2013
Viene chiarito che i contribuenti possono effettuare il pagamento della rata di giugno, prima della conversione del D.L. 35/2013, sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché dei regolamenti pubblicati alla data del 16/05/2013, e che per tale circostanza trova applicazione la disposizione di cui all’art. 10, comma 3, della L. 212/2000 in base alla quale «le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria».
Mutamento dei requisiti soggettvi e oggettivi dell'IMU
Nel caso in cui nel 2013 l’immobile viene destinato ad abitazione principale diversamente dall’anno precedente, il versamento della prima rata dell’IMU è sospeso. Viceversa, nel caso in cui l’immobile, nel 2013, non è più adibito ad abitazione principale, lo stesso sarà soggetto ad imposizione e, conseguentemente, la prima rata dell’IMU dovrà essere calcolata applicando l’aliquota prevista per tale fattispecie per l’anno 2012.
Analogamente, nel caso in cui il contribuente possiede un’area fabbricabile che, nel 2013, diventa terreno agricolo, il versamento della prima rata dell’IMU è sospeso. Viceversa, nel caso in cui il terreno agricolo, nel 2013, diventa area edificabile, lo stesso sarà soggetto ad imposizione e, conseguentemente, la prima rata dell’IMU dovrà essere calcolata applicando l’aliquota prevista per tale fattispecie per l’anno 2012.
Nel caso di immobile acquistato nel corso dell’anno precedente, per cui il possesso non si è protratto per 12 mesi si possono verificare, ad esempio, i seguenti casi.
Nel caso di immobile non destinato ad abitazione principale acquistato il 01/10/2012, il soggetto passivo, entro il 17/06/2013, dovrà calcolare l’IMU dovuta per l’anno 2013 sulla base dell’aliquota dei 12 mesi dell’anno precedente, indipendentemente dalla circostanza che nell’anno 2012 abbia avuto il possesso dell’immobile per soli 3 mesi.
Nel caso in cui il contribuente, al momento del pagamento della prima rata non ha avuto il possesso dell’immobile per 6 mensilità, avendolo venduto il 28/03/2013 (avendolo dunque posseduto nell’anno 2013 per soli 3 mesi), entro il 17/06/2013 dovrà versare l’IMU dovuta per l’anno 2013, commisurandola ai tre dodicesimi dell’importo calcolato sulla base dell’aliquota dei 12 mesi dell’anno precedente.
Immobili classificati nel gruppo catastale D
Per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, la prima rata deve essere calcolata tenendo conto del moltiplicatore elevato a 65, ad eccezione di quelli classificati nella categoria catastale D/5.
I contribuenti applicano in ogni caso l’aliquota vigente nei 12 mesi dell’anno precedente, anche nel caso in cui l'aliquota risulti inferiore a quella standard stabilita dall'art. 1, comma 380, lett. f), della L. 228/2012.
Immobili assimilati alle abitazioni principali
Alla domanda se la sospensione del pagamento della prima rata dell’IMU sull’abitazione principale e relative pertinenze riguardi anche i casi in cui i comuni abbiano «assimilato all’abitazione principale i fabbricati degli anziani ricoverati nelle case di riposo e dei residenti all’estero», la Circolare chiarisce che sia nel caso in cui detta assimilazione venga disposta per l’anno 2013, sia in quello in cui la stessa è stata effettuata nel 2012 e non è stata modificata nel 2013, l’assimilazione in questione determina l’applicazione delle agevolazioni previste per l’abitazione principale e relative pertinenze, compresa, quindi, la sospensione del pagamento della prima rata dell’IMU.
FONTE: legislazionetecnica.it