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Incentivi ristrutturazioni e risparmio energetico: in gazzetta il decreto

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INCENTIVI RISTRUTTURAZIONI E RISPARMIO ENERGETICO: IN GAZZETTA IL DECRETOINCENTIVI RISTRUTTURAZIONI E RISPARMIO ENERGETICO: IN GAZZETTA IL DECRETO

Detrazioni fiscali al 65% per le spese documentate dal 06/06/2013 al 31/12/2013 (30/06/2014 per i condomini) per interventi di miglioramento dell'efficienza energetica. 50% per le ristrutturazioni, compresi i mobili acquistati per arredare l'immobile ristrutturato, per tutto il 2013.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 05/06/2013 il D.L. 04/06/2013, n. 63, di recepimento della Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica in edilizia (cosiddetta “Direttiva EPBD recast”) e che mira a dare un’adeguata risposta alla necessaria ed urgente esigenza di favorire la riqualificazione e l’efficienza energetica del patrimonio immobiliare italiano in conformità al diritto dell’Unione Europea e nell’approssimarsi della scadenza degli attuali benefici.

In via straordinaria è stato utilizzato lo strumento del decreto-legge (in luogo dell’ordinario decreto legislativo) per evitare il prossimo aggravamento della procedura di infrazione nei confronti dell’Italia (procedura di infrazione n. 2012/0368), avviata dalla Commissione europea per il mancato recepimento nei termini della direttiva stessa.

Proroga degli ecoincentivi. Riqualificazione energetica con detrazione al 65%

Il decreto prevede un forte potenziamento dell’attuale regime di detrazioni fiscali che passerà dal 55% per gli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici (detrazione in scadenza il 30 giugno prossimo) al 65%, concentrando la misura sugli interventi strutturali sull’involucro edilizio, maggiormente idonei a ridurre stabilmente il fabbisogno di energia.

Così, per le spese documentate sostenute a partire dal 06/06/2013 fino al 31/12/2013 o fino al 30/06/2014 (per le ristrutturazioni delle parti comuni dei condomini o di tutte le unita immobiliari dell'edificio condominiale), spetterà la detrazione dell’imposta lorda per una quota pari al 65% degli importi rimasti a carico del contribuente, ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
Sono escluse le spese per gli interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia e le spese per la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

Prorogate, inoltre, fino al 31/12/2013 le detrazioni IRPEF del 50% per spese di ristrutturazioni edilizie fino ad un ammontare complessivo non superiore a 96.000 Euro (48.000 Euro nel regime ordinario). Tale proroga è stata estesa anche all’acquisto di mobili finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, per un massimo di 10.000 Euro (in pratica si concede un bonus di 5.000 Euro).

Le detrazioni riguarderanno anche gli interventi di ristrutturazione relativi all’adozione di misure antisismiche, nonché all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali degli edifici, in base a quanto già previsto dall’art. 16-bis, comma 1, lett. i) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR).

Si tratta, presumibilmente, dell’ultima conferma di tali detrazioni fiscali, in quanto espressamente prevista nelle more della definizione di misure ed incentivi selettivi di carattere strutturale, finalizzati a favorire la realizzazione di interventi per il miglioramento e la messa in sicurezza degli edifici esistenti, nonché per l’incremento del rendimento energetico degli stessi.

 

Il recepimento della Direttiva 2010/31/UE e le novità in tema di attestato di certificazione energetica

Per porre rimedio ad una procedura d’infrazione, la n. 2006/2378, aperta da parte della Commissione per via del non completo e conforme recepimento della direttiva 2002/91/CE, che la direttiva 2010/31/UE rifonde e contestualmente abroga, il decreto-legge introduce importanti novità in materia di attestato di certificazione energetica e di informazione al pubblico al momento di trasferimenti e locazioni. Il decreto si articola nei seguenti punti di base:

  • viene recepita la Direttiva 2010/31 in materia di prestazione energetica nell’ediliziae viene altresì completato il recepimento della Direttiva 2002/91/CE che la Direttiva 2010/31/UE rifonde e contestualmente abroga. Il tutto si sostanzia numerose modifiche al D. Leg.vo 192/2005;
  • viene adottata a livello nazionale una metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici che tenga conto, tra l’altro, delle caratteristiche termiche dell'edificio, nonché degli impianti di climatizzazione e di produzione di acqua calda;
  • vengono fissati i requisiti minimi di prestazione energetica in modo da conseguire livelli ottimali in funzione dei costi. I requisiti minimi di prestazione energetica, da applicarsi agli edifici nuovi e a quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, sono riveduti ogni 5 anni;
  • nasce la definizione di «edifici a energia quasi zero» e viene redatta una strategia per il loro incremento tramite l'attuazione di un Piano nazionale che comprenda l’indicazione del modo in cui si applica tale definizione, gli obiettivi intermedi di miglioramento della prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione entro il 2015, informazioni sulle politiche e sulle misure finanziarie o di altro tipo adottate per promuovere il miglioramento della prestazione energetica degli edifici;
  • entro il 31/12/2020 tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno essere progettati e realizzati come edifici a energia quasi zero. Gli edifici di nuova costruzione occupati dalle Amministrazioni pubbliche e di proprietà di queste ultime dovranno rispettare gli stessi criteri entro il 31/12/2018;
  • viene infine previsto unnuovo sistema di certificazione della prestazione energetica degli edifici (in sostanza il vecchio “Attestato di certificazione energetica” viene sostituito dal nuovo “Attestato di prestazione energetica”), che comprenda informazioni sul consumo energetico, nonché raccomandazioni per il miglioramento in funzione dei costi. La redazione dell’attestato sarà obbligatoria in caso di costruzione, vendita ed anche in caso di locazione di un edificio o di un'unità immobiliare, nonché per gli edifici occupati dalla Pubblica Amministrazione.

FONTE: legislazionetecnica.it

 
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