Stop autocertificazione in classe G: il decreto correttivo pubblicato in Gazzetta
Per certificare l'immobile nella classe energetica più bassa serve una diagnosi semplificata svolta da un professionista.
Cancellata la possibilità per i proprietari di determinati immobili di autocertificare la classe energetica G, la più bassa.
La novità è contenuta nel decreto 22 novembre 2012 del Ministero dello Sviluppo economico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 di ieri 13 dicembre.
Il decreto modifica il DM 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici) per “una applicazione omogenea, coordinata e immediatamente operativa della certificazione energetica degli edifici su tutto il territorio nazionale”.
Stop all'autocertificazione in classe G
Composto da 4 articoli, il provvedimento introduce (art. 2) delle modifiche all'allegato A del DM 26 giugno 2009, abrogando il paragrafo 9 concernente l'autodichiarazione in classe G. Questa modifica si è resa necessaria per sanare i rilievi mossi da Bruxelles nel settembre 2011, quando la Commissione europea aveva dichiarato la normativa italiana non conforme alla direttiva 2002/91/CE (sul rendimento energetico in edilizia) per via anche della norma che prevede la possibilità dell'autodichiarazione della classe energetica più bassa.
Per certificare in classe G bisognerà servirsi di un professionista
Abolita, nelle regioni che non avevano legiferato diversamente, l'autocertificazione, i proprietari di immobili dovranno utilizzare delle procedure semplificate già indicate nel DM 26 giugno 2009, che prevedono una diagnosi energetica semplificata svolta da un tecnico.
Le strutture esenti dall'obbligo della certificazione energetica
Sostituendo il paragrafo 2 dell'allegato A delle Linee guida nazionali, il nuovo decreto indica gli edifici esclusi dall'obbligo della certificazione energetica: box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, ruderi, immobili venduti nello stato di “scheletro strutturale” o al “rustico”.
Nel provvedimento, inoltre, viene specificato in modo più completo il ruolo degli enti tecnici addetti alla qualificazione dei software commerciali per il calcolo della prestazione energetica degli edifici. Nell'articolo 3, infine, sono contenute delle rettifiche agli allegati 2 e 3 del DM 26 giugno 2009.
Fonte: casaeclima.com