Chiarimenti circa l’obbligo di redazione del Piano operativo di Sicurezza da parte dell’impresa familiare.
Quesito
C’è l’obbligo da parte dell'impresa familiare di redigere il piano operativo di sicurezza (POS) nei cantieri temporanei o mobili? Il nuovo D. Lgs 81/08 integrato con il D. Lgs 106/09 mantiene l'art. 21 relativo agli obblighi in capo all'impresa familiare (unitamente ai lavoratori autonomi a cui aggiunge poi i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici del settore agricolo, artigiani e piccoli commercianti) tuttavia nel Titolo IV vengono puntualizzati gli obblighi in capo ai lavoratori autonomi mentre non risultano articoli specifici in capo alle imprese familiari operanti nel settore edile.
Un'impresa familiare che opera in un cantiere è tenuta quindi a redigere il POS in quanto impresa esecutrice e/o affidataria oppure, così come previsto dall'art. 21 comma 1 lettera c), si limita a munirsi della tessera di riconoscimento in quanto equiparata ad un lavoratore autonomo?
Un'impresa familiare che opera in un cantiere è tenuta quindi a redigere il POS in quanto impresa esecutrice e/o affidataria oppure, così come previsto dall'art. 21 comma 1 lettera c), si limita a munirsi della tessera di riconoscimento in quanto equiparata ad un lavoratore autonomo?
Risposta
Le imprese familiari vengono citate nel D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro coordinato con il D. Lgs. correttivo 3/8/2009 n. 106, nell’art. 21 contenuto nel titolo I riportante i principi comuni e le disposizioni generali e nell’art. 96 inserito nel Titolo IV che riguarda la sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei o mobili.
Secondo l’art. 21 del D. Lgs. n. 81/2008, così come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009, infatti (le modifiche sono indicate in grassetto):
“1. I componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:
a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III;
b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III;
c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.
2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:
a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;
b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali”.
Secondo l’art. 96 comma 1 lettera g) dello stesso D. Lgs. n. 81/2008, inoltre:
1. I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:
…………………………
g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h)”.
Intanto occorre precisare cosa è da intendersi per impresa familiare alla quale fa riferimento il D. Lgs. n. 81/2008 e la definizione della stessa è possibile rinvenirla nell’art. 230-bis del codice civile in base al quale una impresa è ritenuta familiare allorquando alla stessa partecipano solo familiari quali il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.
Ciò detto, quindi, ed in risposta al quesito formulato appare evidente che una impresa familiare deve in ogni caso ottemperare agli adempimenti di cui al citato art. 21 e, allorquando opera come impresa esecutrice in un cantiere temporaneo o mobile, alla stessa sono altresì applicabili anche le disposizioni di cui al Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008, e quindi essa è, quale impresa esecutrice, destinataria, ai sensi dell’art. 101 comma 2 del D. Lgs. n. 81/2008, del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) ed è tenuta a redigere il piano operativo di sicurezza (POS), ai sensi dell’art. 96 comma 1 lettera g) dello stesso decreto, ed a trasmetterlo, ai sensi dell’art. 101 comma 3, all’impresa affidataria la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l’esecuzione.
Le imprese familiari vengono citate nel D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro coordinato con il D. Lgs. correttivo 3/8/2009 n. 106, nell’art. 21 contenuto nel titolo I riportante i principi comuni e le disposizioni generali e nell’art. 96 inserito nel Titolo IV che riguarda la sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei o mobili.
Secondo l’art. 21 del D. Lgs. n. 81/2008, così come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009, infatti (le modifiche sono indicate in grassetto):
“1. I componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:
a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III;
b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III;
c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.
2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:
a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;
b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali”.
Secondo l’art. 96 comma 1 lettera g) dello stesso D. Lgs. n. 81/2008, inoltre:
1. I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:
…………………………
g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h)”.
Intanto occorre precisare cosa è da intendersi per impresa familiare alla quale fa riferimento il D. Lgs. n. 81/2008 e la definizione della stessa è possibile rinvenirla nell’art. 230-bis del codice civile in base al quale una impresa è ritenuta familiare allorquando alla stessa partecipano solo familiari quali il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.
Ciò detto, quindi, ed in risposta al quesito formulato appare evidente che una impresa familiare deve in ogni caso ottemperare agli adempimenti di cui al citato art. 21 e, allorquando opera come impresa esecutrice in un cantiere temporaneo o mobile, alla stessa sono altresì applicabili anche le disposizioni di cui al Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008, e quindi essa è, quale impresa esecutrice, destinataria, ai sensi dell’art. 101 comma 2 del D. Lgs. n. 81/2008, del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) ed è tenuta a redigere il piano operativo di sicurezza (POS), ai sensi dell’art. 96 comma 1 lettera g) dello stesso decreto, ed a trasmetterlo, ai sensi dell’art. 101 comma 3, all’impresa affidataria la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l’esecuzione.
Fonte: puntosicuro.it