Geom. Fabiano Bindi

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Home Sicurezza Sicurezza nei Luoghi di Lavoro Valutazione dei rischi: 31 dicembre 2012 scadenza proroga auto-certificazione nelle microimprese fino a 10 dipendenti e nelle aziende del settore trasporti

Valutazione dei rischi: 31 dicembre 2012 scadenza proroga auto-certificazione nelle microimprese fino a 10 dipendenti e nelle aziende del settore trasporti

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Valutazione dei rischi: 31 dicembre 2012 scadenza proroga auto-certificazione nelle microimprese fino a 10 dipendenti e nelle aziende del settore trasportiValutazione dei rischi: 31 dicembre 2012 scadenza proroga auto-certificazione nelle microimprese fino a 10 dipendenti e nelle aziende del settore trasporti

Le aziende fino a 10 dipendenti potranno procedere con l’autocertificazione della valutazione dei rischi per la sicurezza sui luoghi di lavoro fino al 31 dicembre 2012, mentre a partire dal 2013 dovranno procedere con la stesura del documento.

Il Decreto Legge n. 57/2012 (consulta o scarica il testo) proroga infatti i termini, (precedentemente fissati al 30 giugno 2012, per le aziende del settore trasporti e per le microimprese.

Rimangono invece valide le vecchie disposizioni in materia di sicurezza del lavoro con riferimento ai settori ferroviario, marittimo e portuale.

La nuova norma integra il Decreto legislativo 81/2008, allo scopo di “riempire” il vuoto normativo per le PMI fino a 10 dipendenti e per le aziende dei trasporti, in attesa che vengano emanati appositi decreti attuativi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro specifici.

Dunque, dal 1° gennaio 2013 (e non più dal 1° luglio) le microimprese dovranno elaborare il documento sulla valutazione dei rischi secondo le procedure ordinarie. La  proroga a fine 2012 garantirà intanto la prosecuzione delle attività nei suddetti settori, evitando blocchi dovuti all’incompatibilità con gli attuali standard tecnici di esercizio.

Oltre alla proroga per l’autocertificazione delle microimprese il decreto fa salve le disposizioni attuative dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, nonché le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e le disposizioni tecniche del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, richiamate dalla legge 26 aprile 1974, n. 191, e dai relativi decreti di attuazione, fino all’emanazione di appositi decreti attuativi.

fonte: pmi.it

 
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