Il datore di lavoro può licenziare il lavoratore impossibilitato ad indossare le scarpe antinfortunio?
In linea generale, il licenziamento di un lavoratore impossibilitato ad utilizzare i dispositivi individuali di sicurezza per malformazioni fisiche è legittimo solo se il datore dimostri la non reperibilità sul mercato di altri DPI idonei e compatibili con la disabilità del dipendente. La Corte di Cassazione, con la Sentenza 16195 del 25.7.2011, ha ritenuto illegittimo il licenziamento perché il datore di lavoro avrebbe dovuto provare la non reperibilità sul mercato di scarpe antinfortunistiche adatte a consentire in sicurezza l'espletamento del lavoro. In definitiva, prima di licenziare un lavoratore perché impossibilitato ad usare Dispositivi di Protezione Individuale per un qualsiasi impedimento fisico, il datore di lavoro deve adoperarsi a reperire sul mercato altri DPI utilizzabili dal dipendente che possano comunque garantire la sicurezza richiesta dalla legge.
Nella questione in esame, un datore di lavoro ha licenziato un lavoratore che non riusciva ad indossare le scarpe antinfortunistiche per una malformazione al piede che è stata dimostrata in sede processuale.
Solo se tali DPI dovessero risultare non esistenti sul mercato, il datore di lavoro sarà in grado di fornire la prova richiesta per giustificare il licenziamento del proprio dipendente.
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