Appalti, bandi tipo e costo del lavoro. Dall'AVCP le indicazioni per stazioni appaltanti, tecnici e imprese
Il Decreto Sviluppo prevede che le stazioni appaltanti debbano predisporre i bandi di gara sulla base di modelli (bandi-tipo) approvati dall’Autorità di Vigilanza, previo parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sentite le categorie professionali interessate.
Pertanto, l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) ha pubblicato un documento di consultazione contenente le “Prime indicazioni sui bandi tipo: tassatività delle cause di esclusione e costo del lavoro”, con la risposta a diversi quesiti interpretativi relativamente alle nuove disposizione del Decreto Sviluppo.
Il documento definisce le modalità operative per stazioni appaltanti, tecnici e imprese.
In particolare, analizza in dettaglio:
- le cause tassative di esclusione (articolo 46, comma 1-bis del Codice);
- le modifiche all’articolo 38 del Codice (requisiti generali);
- la determinazione del costo del personale ai sensi dell’articolo 81, comma 3-bis del Codice.
I soggetti interessati possono far pervenire all’Autorità le proprie osservazioni mediante la compilazione di un apposito modello in formato PDF disponibile sul sito dell'AVCP, che potrà essere inviato entro le ore 18 del 10 settembre 2011.
Relativamente al costo del lavoro, il nuovo comma 3-bis prevede che l’offerta migliore sia “determinata al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”.
L'AVCP mette in evidenza come la lettura di questa disposizione possa prestarsi a due interpretazioni diverse.
La prima interpretazione, avvalorata dal gruppo di lavoro interregionale “Codice contratti” operante presso ITACA (V. articolo Il costo del lavoro non è negoziabile! Le modifiche introdotte dalla “Legge Sviluppo” e le prime indicazioni operative), è quella secondo cui la stazione appaltante dovrebbe indicare ex ante nel bando di gara l’importo del costo del lavoro. Di conseguenza, l’importo complessivo posto a base di gara dovrebbe essere suddiviso in tre parti:
- costo del lavoro;
- costo della sicurezza;
- costo dei materiali, noli, attrezzature, spese generali e utile delle imprese.
Da ciò deriva che le imprese che partecipano alla gara potranno effettuare il ribasso solo sugli importi relativi al costo dei materiali, dei noli a caldo e a freddo, delle attrezzature e delle spese generali e utile e si troveranno a competere solo su questi importi (che rappresentano una percentuale molto limitata su opere ad alta intensità di lavoro).
Secondo l'Autorità questa prima interpretazione comporterebbe che:
- le stazioni appaltanti avrebbero difficoltà oggettive nel determinare ex ante il costo del lavoro per alcune tipologie di opere e/o servizi e a verificare i ribassi presentati dai concorrenti;
- le imprese sarebbero incentivate a presentare ribassi maggiori al crescere della loro produttività;
L'effetto concreto sarebbe contrario all'obiettivo che si prefigge il legislatore (contrasto del lavoro nero).
La seconda interpretazione, più plausibile secondo l’AVCP, sarebbe quella di dare la possibilità di giustificazione, da parte dei concorrenti, dei prezzi offerti in relazione alla produttività, all’efficienza organizzativa dell’impresa e alle attrezzature, tutelando sempre e comunque il costo del personale.
Questa interpretazione trova fondamento anche nella Normativa Comunitaria (articolo 55 della direttiva 2004/18/CE) che afferma: “Se per un determinato appalto, talune offerte appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione, l’amministrazione aggiudicatrice, prima di poter respingere tali offerte, richiede per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell’offerta in questione” e tale disposizione è stata recepita negli articoli 87 e 88 del Codice.
Alla luce di queste considerazioni la disposizione di cui al comma 3-bis dell’articolo 81 del Codice potrebbe essere interpretata come obbligo di effettuare la verifica della congruità del costo del lavoro in due fasi:
- una prima fase consistente nella verifica della produttività presentata dal concorrente;
- una seconda fase consistente nella verifica del livello e del numero del personale necessario per garantire la produttività presentata e nella verifica dei corrispondenti minimi salariali previsti nella giustificazione.
Tale verifica, afferma l'Autorità, andrebbe effettuata sempre sull’aggiudicatario, anche nel caso la gara sia svolta con la procedura dell’esclusione automatica.
Infine, l'Autorità si esprime in favore della seconda interpretazione, anche in virtù del fatto che si fonda su dati normativi e sembra più coerente con l'intero sistema.
Fonte: "BibLus-net by ACCA - www.acca.it/biblus-net"