LA DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
(Art. 21, legge 646 del 13/9/1982 - D. Lgs. 490 del 10/8/1994 - Art. 2, Legge 22/11/2002 n. 266 - Art. 118
del D.Lgs. 163 del 12/4/2006)
Si ritiene opportuno proporre un breve sunto della vigente normativa “antimafia” negli appalti pubblici,
riepilogando gli adempimenti che tale normativa pone a carico delle imprese esecutrici.
L’opportunità di riepilogare le norme antimafia è dettata anche dalla entrata in vigore del Decreto
Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 recante “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”,
meglio noto come Codice degli Appalti, in vigore dal 1° luglio 2006 .
Il Codice degli Appalti costituisce un testo unico che razionalizza l’intera materia degli appalti
pubbli-ci, sostituendo le precedenti norme, contenute sostanzialmente nella legge “Merloni”, legge n.
109/1994. Nel caso in specie, la normativa “antimafia” e la disciplina del subappalto sono state
riprodotte nel Codice all’art. 118 del decreto legislativo suddetto che ha sostituito solo come mero
riferimento legislativo, non modificando la sostanza e la natura della disciplina, l’art. 18 della Legge 55
del 19/3/1990, abrogato dal 1° luglio dal decreto suddetto.
Nonostante la disciplina antimafia e del subappalto siano rimaste tali nella sostanza e siano variati
solamente alcuni riferimenti normativi, tuttavia si rinviene l’esigenza di unificare disposizioni ancora
contenute in una frammentaria legislazione che, a partire dalle prime leggi del 1982, incide sul medesimo
tema con pesanti ripercussioni per la gestione di appalti pubblici.
Il riepilogo segue un ordine temporale partendo dalla fase iniziale della richiesta di partecipazione alla
gara per arrivare alla gestione del lavoro con le problematiche connesse a subappalti, noli e contratti di
fornitura; il tutto corredato da fac-simili e modelli di dichiarazioni.
Si ritiene opportuno riepilogare il vigente ordinamento in materia di subappalto nei lavori pubblici.
A) Richiesta di autorizzazione al subappalto
La disciplina del subappalto è contenuta nell’art. 118 del D. Lgs. 163/2006, noto come Codice degli
Appalti, che dal 1° luglio 2006 ha sostituìto e riprodotto per intero l’art. 18 della L. 55/1990 (abrogato)
apportando vi alcune modifiche. In particolare al comma 2 il suddetto articolo prevede che nel progetto
e nel bando di gara vengano indicati sia l’importo della categoria prevalente che quello di ciascuna delle
ulteriori categorie. Il primo è subappaltabile entro il tetto massimo del 30%, mentre le opere che non
sono riconducibili alla categoria prevalente (le cosiddette “ulteriori categorie”) sono interamente
subappaltabili.
La medesima norma dispone poi come il subappalto sia soggetto alle seguenti condizioni, perlatro
già note:
1) che venga effettuata al committente apposita istanza scritta (vedi fac-simile n. 5);
2) che i concorrenti all’atto dell’offerta o l’affidatario, nel caso di varianti in corso d’opera, all’atto
dell’affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendano subappaltare o concedere in
cottimo (se non già compresa nelle varie dichiarazioni previste dal bando, la richiesta, che non richiede
specifiche modalità, può essere effettuata seguendo il fac-simile n. 6);
3) che l’appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante
almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni;
4) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante
l’appaltatore trasmetta altresì l’attestato SOA per categoria del lavoro da eseguire ed importo
sufficiente a coprire l’importo dei lavori da assumere.
Per i subappalti di importo non superiore ai 150.000 euro è necessario produrre la attestazione
rilasciata da una SOA indipendentemente dalle categorie e dagli importi di qualificazione acquisiti, o, in
mancanaza dell’attestato SOA, la documentazione riportata al successivo punto D).
5) che non sussistano divieti previsti dalle norme antimafia nei confronti del subappaltatore (che si
trasmetta cioè il certificato della Camera di Commercio con l’attestazione “antimafia”).
La stazione appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa
richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso
tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa.
Per i subappalti di importo inferiore al 2% dell’importo dei lavori affidati o di importo inferiore a
100.000 euro, tali termini sono ridotti della metà.
6) la legge n. 266/2002 ha posto un ulteriore obbligo a carico di chi esegue opere pubbliche, e
perciò si suppone anche per i subappaltatori: la presentazione del D.U.R.C. (Documento Unico di
Regolarità Contributiva). La mancata presentazione di tale attestazione rende nulla l’eventuale
autorizzazione al subappalto già acquisita esplicitamente, o tacitamente per il decorso dei trenta giorni
dalla richiesta di autorizzazione.
Il Durc, da richiedersi in via telematica presso lo Sportello unico Previdenziale
(www.sportellounicoprevidenziale.it), ha una validità temporale pari a 3 mesi. Lo stesso può essere
prodotto all’ente committente in originale o copia autenticata.
B) Subappalto non autorizzato - sanzioni
L’importanza di segnalazione in sede di offerta dei futuri subappalti è collegata alle pesanti sanzioni
cui è sottoposto il subappalto non autorizzato.
La concessione in subappalto o cottimo, in tutto o in parte, di opere pubbliche senza la prescritta
autorizzazione è infatti sanzionata nel seguente modo:
- per l’appaltatore: arresto da 6 mesi ad un anno e ammenda variabile da un minimo pari ad un terzo
dell’importo delle opere concesse in subappalto, fino ad un massimo pari ad un terzo dell’importo delle
opere assunte in appalto;
- per il subappaltatore: arresto da 6 mesi ad un anno ed ammenda pari ad un terzo dell’importo delle
opere ricevute in subappalto o cottimo.
C) Limiti quantitativi del subappalto
Il comma 2 del già citato art. 118 del D. Lgs. 163/2006 recita: “2. La stazione appaltante è tenuta ad
indicare nel progetto e nel bando di gara la categoria o le categorie prevalenti con il relativo importo,
nonché le ulteriori categorie, relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch’esse con il
relativo importo. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono appaltabili e
subaffidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il
divieto di affidamento in subappalto. Per i lavori, per quanto riguarda la categoria prevalente, con il
regolamento, è definita la quota subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda delle
categorie medesime, ma in ogni caso non superiore al 30 per cento.”
Pertanto mentre sussiste il limite del 30% di subappaltabilità per le sole opere ricadenti nell’ambito
della categoria prevalente, non sussistono limiti per tutte le altre opere che ricadono in categorie diverse
dalla prevalente.
Il fatto che il bando di gara ometta di effettuare una precisa distinzione della categoria di ciascuna
lavorazione non inibisce il diritto dell’appaltatore a ricorrere al subappalto nei limiti citati. A tal fine andrà
effettuato anche a posteriori una valutazione in tal senso partendo dagli elaborati di progetto,
specialmente dal computo metrico estimativo. Lo stesso T.A.R. Lombardia - sezione di Brescia (13/10
/1992, n. 1051) ha stabilito che in tale situazione l’appaltatore debba provvedere a scorporare le opere
che risultino riconducibili ad altre categorie ovvero a lavori speciali, indicando quali sono le categorie di
specializzazione rispetto alla categoria prevalente indicata nel bando.
E’ pertanto consigliabile che l’appltatore in occasione della prima richiesta di autorizzazione al
subappalto riepiloghi preventivamente la suddivisione in categorie di tutte le lavorazioni previste dal
computo metrico estimativo, definendo per ciascuna di esse il relativo importo.
D) Importi non superiori a 150.000 euro: qualificazione del subappaltatore privo di attestazione Soa
Per subappalti di importo non superiore ai 150.000 euro non è necessaria la qualificazione SOA.
Qualora il subappaltatore la possieda può utilizzarla, sempre nel limite di importo citato, per qualsiasi
tipologia di lavoro, anche diversa da quella per cui risulta qualificato dalla SOA, ad eccezione dei lavori
soggetti a vincoli in materia di beni culturali e scavi archeologici.
Qualora il subappaltatore non sia qualificato SOA, unitamente alla richiesta di subappalto inoltrata
dall’appaltatore al committente, deve essere allegata la seguente documentazione:
1) certificati di idoneità tecnica, cioè dichiarazioni rese dal committente o dal direttore dei lavori circa
la buona esecuzione di opere realizzate nell’ultimo quinquennio. La dichiarazione deve essere resa
seguendo lo schema del fac-simile n. 7 se il committente è un ente pubblico e secondo il fac-simile 8 se
non è pubblico. Possono essere documentati anche più lavori, purchè l’importo complessivo risulti
almeno pari a quello del contratto di subappalto;
2) attestazione che il costo sostenuto per il personale dipendente nell’ultimo quinquennio è almeno
pari al 15% dell’importo del subappalto.
Nel caso di ditte individuali o di società di persone per attestare tale requisito è sufficiente
presentare una dichiarazione resa secondo il fac-simile n. 9, ove si fa riferimento ad un costo virtuale
riferito al titolare o ai soci.
Nel caso di società di capitale è necessaria la presentazione di uno o più bilanci, con relativo
attestato di deposito alla CCIAA, da cui risulti un costo per il personale dipendente che raggiunga
l’importo richiesto. I bilanci e gli attestati di deposito possono essere presentati in fotocopia semplice
corredata da una dichiarazione, resa secondo il fac-simile n. 10, che ne attesti la conformità
all’originale.
3) Un elenco dell’attrezzatura posseduta, reso dal legale rappresentante senza alcuna formalità. Non
è prevista una dotazione minima di attrezzatura, per cui anche un elenco succinto è sufficiente.
Una eccezione è prevista per il caso di lavori di categoria OG2 (restauro di immobili vincolati), OS2
(restauro di superfici decorate e beni mobili), OS25 (scavi archeologici) cioè soggetti al vincolo della
Soprintendenza ai beni ambientali o archeologici. In tal caso è richiesta o la qualificazione SOA nella
specifica categoria, oppure il certificato di cui al precedente punto 1) deve essere corredato
dall’attestato di buon esito dei lavori rilasciato dalla Soprintendenza che ha autorizzato il lavoro.
E) Certificazione ISO 9000 del subappaltatore per importi superiori a 619.748 euro
Per i subappalti superiori a tale limite, oltre alla già illustrata attestazione SOA per categoria ed
importo adeguati, l’art. 4 del D.P.R. 34/2000 stabilisce la necessità di possedere la Certificazione di
qualità aziendale di cui alle norme UNI EN ISO 9000, e il possesso di detta Certificazione deve risultare
dall’attestato di qualificazione rilasciato dalla SOA.
F) Dichiarazione inerente le forme di controllo tra la ditta appaltatrice e la subappaltatrice
In allegato alla richiesta di autorizzazione al subappalto o cottimo, deve essere presentata una
dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento tra l’impresa
appaltatrice e la ditta subappaltatrice, ai sensi del comma 8 dell’art. 118 del D. Lgs. 163/2006.
Tale dichiarazione, resa in carta non bollata e con firma semplice, cioè non autentica, può essere
redatta secondo il fac-simile n. 11.
Qualora sussistano forme di controllo o di collegamento tra l’appaltatore e l’impresa affidataria del
subappalto o del cottimo, la dichiarazione va opportunamente modificata indicando tali forme.
G) Cartelli di cantiere
Nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le
imprese subappaltatrici, nonché gli eventali relativi dati di qualificazione SOA (ragione sociale della
SOA, categoria e importo di qualificazione).
A tal fine il Ministero dei lavori pubblici ha emanato la circolare n. 1729/UL, dell’1-6-1990, con la
quale ha predisposto uno schema indicativo di tali cartelli (vedi fac-simile n. 13).
In essa è stabilito che nel cantiere dovrà essere installata e mantenuta durante tutto il periodo di
esecuzione dei lavori, apposita tabella di dimensioni non inferiore a m 1,00 (larghezza) per m. 2,00
(altezza), collocata in sito ben visibile, indicato dal direttore dei lavori, entro cinque giorni dalla
consegna dei lavori stessi.
Per le opere con rilevante sviluppo dimensionale, il direttore dei lavori dovrà altresì provvedere
affinché venga installato un numero di tabelle adeguato alla estensione del cantiere.
Pur non essendo vincolante per gli altri enti pubblici, la circolare del ministero dei Lavori pubblici può
essere considerata di generale riferimento.
H) Trasmissione copia del contratto di subappalto
Come già ricordato al punto A, l’impresa appaltatrice ha l’obbligo di trasmettere al committente,
almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni, fotocopia
semplice dei contratti di subappalto.
I) Previsione di bando circa il pagamento diretto al subappaltatore o la trasmissione di copia delle fatture
Nel bando di gara l’amministrazione o ente appaltante deve indicare che provvederà a corrispondere
direttamente al subappaltatore l’importo dei lavori dagli stessi eseguiti. In alternativa, che è fatto obbligo
ai soggetti aggiudicatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei
loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via
corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
Nel caso di pagamento diretto i soggetti aggiudicatari comunicano all’amministrazione o ente
appaltante la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore , con la specificazione del relativo importo e
con proposta motivata di pagamento.
L) Oneri per la sicurezza e corresponsabilità dell’appaltatore circa gli obblighi in tema di sicurezza
L’affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle
imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell’esecuzione, provvede alla
verifica dell’effettiva applicazione di questa disposizione. L’affidatario è solidalmente responsabile con
il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla
normativa vigente.
M) Responsabilità solidale dell’appaltatore per il trattamento economico e i contributi previdenziali dei dipendenti del subappaltatore
Il subappaltatore, come ovviamente anche l’affidatario, è tenuto ad osservare integralmente il
trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il
settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; l’appaltatore è, altresì, responsabile in
solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti
per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto.
Si rammenta inoltre quanto disposto dal Decreto legislativo 276/2003,al comma 2° dell’art. 29, in
relazione a tutti i subappalti, pubblici o privati, e cioè che “il committente o il datore di lavoro è obbligato
in solido con l’appaltatore, nonchè con ciascuno dei subappaltatori entro il limite di 2 anni dalla
cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali
dovuti.”
N) Prezzi unitari previsti dal contratto di subappalto
L’impresa aggiudicataria deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi
unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. Qualora venga
sottoscritto un apposito elenco prezzi, lo stesso dovrà essere allegato alla copia del contratto di cui al
punto H).
O) Disposizioni comuni a quelle previste per l’appalto
Si applicano al subappaltatore le disposizioni già previste e più sopra richiamate per l’appalto, alle
quali si rimanda per ogni specifica informazione, e precisamente:
- la certificazione “antimafia”;
- comunicazione circa la composizione azionaria;
- compilazione del modello GAP (per la parte relativa ai “subappaltatori”);
- denuncia di inizio lavori;
- redazione dei piani di sicurezza;
- trasmissione copia dei versamenti contributivi.
Per la trasmissione di atti e documenti all’ente committente i subappaltatori ricorrono di norma alla
ditta appaltatrice.
P) Subappalti “a cascata”
(Art. 118 del D. Lgs. 163/2006 - artt. 72, 4° comma, 74 e 141, comma 2, D.P.R. 554/1999)
Il subappalto di opere ricevute in subappalto (il cosiddetto “subappalto a cascata”) è vietato. In
deroga a tale principio generale il subappaltatore può a sua volta subappaltare solo la posa in opera dei
seguenti impianti, strutture e opere speciali:
-impianti trasportatori, ascensori, scale mobili, di sollevamento e trasporto;
-impianti pneumatici e antiintrusione;
- strutture ed elementi prefabbricati prodotti anche industrialmente.
Tali subappalti “a cascata” sono soggetti alle medesime disposizioni autorizzative previste per i
subappalti diretti.
In tale ambito è opportuno ricordare che la facoltà del subappaltatore di rivolgersi ad imprese di
propria fiducia non può portare alla violazione del divieto di somministrazione irregolare o fraudolenta
di manodopera
stabilito dal Decreto legislativo 276/2003, agli articoli 27 e 28.
Q) Noli a caldo - contratti di fornitura con posa in opera
(Art. 118, comma 11, D. Lgs. 163 del 12/4/2006)
Le prestazioni che ricadono in questi contratti qualora rispondano ad alcuni requisiti vengono
assoggettate alla medesima disciplina dei subappalti, già riepilogata all’inizio di questo capitolo.
I contratti di fornitura in opera (distinti dai contratti di appalto il cui oggetto è la realizzazione di un
bene e non la fornitura di un materiale) ed i noli a caldo (ovvero i noli di macchinari con l’operaio
addetto alla manovra) per essere assoggettati al medesimo regime previsto per i subappalti devono
incidere, singolarmente, per più del 2% dell’importo dei lavori affidati o essere di importo superiore a
100.000 euro, e contemporaneamente vi deve essere un’incidenza della mano d’opera superiore al 50%
dell’importo del contratto da affidare. In tal caso si devono seguire le indicazioni sopra riportate in tema
di subappalto. Viceversa deve essere inviata all’ente committente una semplice comunicazione
(fac-simile n. 12).
R) Noli a freddo - contratti di fornitura
Ai fini della normativa relativa agli appalti pubblici e dei relativi adempimenti i noli a freddo (ovvero i
noli di macchinari senza l’operaio addetto al loro funzionamento) ed i contratti di fornitura che non
prevedono la posa in opera non sono soggetti alla disciplina prevista per i subappalti.
Non sono soggetti ad autorizzazione preventiva dell’ente committente, non sono vincolati ad alcuna
formalità ed il soggetto che concede il nolo del proprio macchinario non è sottoposto alla verifica di
“non mafiosità”.
S) Cottimo fiduciario
L’articolo 118 del D. Lgs. 163/2006, unitamente al subappalto, cita anche il “cottimo”, vincolandolo
alle medesime disposizioni.
Il Regolamento Generale dei lavori pubblici, D.P.R. 554/99, disciplinava all’art. 144 lo strumento del
“cottimo” che costituiva genericamente una modalità di aggiudicazione dei lavori mediante una
“procedura negoziata”, ove l’ufficio pubblico stipulava apposita convenzione con persona idonea di
fiducia per l’esecuzione di un lavoro fino a 200.000 euro. Tale strumento non doveva essere confuso
con la fattispecie individuata dall’art.13 del contratto di lavoro del settore edile che disciplina le
condizioni cui l’azienda deve attenersi nel caso in cui affidi ai propri dipendenti lavorazioni a cottimo
individuale o collettivo.
Ora i commi 1 e 2 dell’art. 144 del D.P.R. 554/99 sono stati abrogati dall’art. 256 del D.Lgs.
163/2006 e pertanto la legislazione di riferimento per il “cottimo” rimane l’art. 124 del Codice degli
Appalti, oltre l’art. 118.
T) Attività che non si configurano come subappalti
Ai sensi del comma 12 dell’art. 118 del D. Lgs. 163/2006 non si configurano come subappalti
l’affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi e la subfornitura a catalogo di prodotti
informatici.