Geom. Fabiano Bindi

Studio Tecnico

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DECRETO 13 aprile 2011

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Decreto 13 aprile 2011:

Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

12 luglio 2011

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 11 luglio 2011

Testo integrale


IL DIRETTORE GENERALE  della tutela delle condizioni di lavoro  del Ministero del lavoro e delle politiche

e

IL CAPO DIPARTIMENTO  della prevenzione e della comunicazione  del Ministero della salute
di concerto con

IL CAPO DIPARTIMENTO  della Protezione civile

e

IL CAPO DIPARTIMENTO  dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile  del Ministero dell'interno


Visto l'art. 2 del  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81, recante «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della  salute  e  della  sicurezza  nei  luoghi  di lavoro»;

Visto il  decreto  legislativo  3  agosto  2009,  n.  106,  recante «Disposizioni integrative e  correttive  del  decreto  legislativo  9 aprile 2008, n. 81,  in  materia  di  tutela  della  salute  e  della sicurezza nei luoghi di lavoro»;

Visto l'art. 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 3  agosto 2009, n. 106, di seguito decreto legislativo n. 81/2008, che  prevede l'emanazione di apposito decreto per l'applicazione delle  norme  ivi contenute nei riguardi delle cooperative sociali di cui alla legge  8 novembre 1991, n. 381, delle  organizzazioni  di  volontariato  della protezione  civile,  ivi  compresi  i  volontari  della  Croce  Rossa Italiana e del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico  e  dei volontari dei vigili del fuoco, tenendo delle  particolari  modalità di svolgimento delle rispettive attività;

Vista la legge 8 novembre 1991, n. 381, recante  «Disciplina  delle cooperative sociali»;

Vista la legge 24 febbraio 1992 n. 225,  recante  «Istituzione  del Servizio nazionale  della  protezione  civile»  ed,  in  particolare, l'art. 18;

Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  n. 15 marzo 1997, n. 59, ed il particolare, gli articoli 107 e 108;

Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353, recante  «legge-quadro  in materia di incendi boschivi»;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 9 settembre 2001, n. 40  

Visto il decreto del Presidente della  Repubblica  dell'8  febbraio 2001, n. 194, recante «Nuova disciplina  della  partecipazione  delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile»;

Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante «Codice in materia di protezione dei  dati  personali»  e  successive modificazioni;

Visto  il  decreto  legislativo  8  marzo  2006,  n.  139,  recante «riassetto delle disposizioni relative alle funzioni  ed  ai  compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11  della legge 29 luglio 2003, n. 229»;

Ritenuto di dover provvedere  all'applicazione  delle  disposizioni del decreto legislativo n. 81/2008, alle cooperative sociali  di  cui alla  legge  8  novembre  1991,  n.  381,  alle   organizzazioni   di volontariato della protezione civile,  compresi  i  gruppi  comunali, nonché ai volontari della Croce Rossa Italiana, del Corpo  nazionale soccorso alpino e speleologico e ai volontari dei Vigili del fuoco;

Tenuto conto  delle  particolari  modalità  di  svolgimento  delle rispettive attività;

Ritenuto, altresì, di dover assicurare la tutela  della  salute  e della sicurezza ai lavoratori, ai  soci  lavoratori  e  ai  volontari delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n.  381, ai volontari  aderenti  alle  organizzazioni  di  volontariato  della protezione civile, compresi i gruppi comunali, nonché  ai  volontari della Croce Rossa Italiana, del Corpo  nazionale  soccorso  alpino  e speleologico e ai volontari dei vigili del  fuoco,  uniformemente  su tutto il territorio nazionale;

Ravvisata la necessità di coniugare la tutela della salute e della sicurezza dei volontari della protezione civile con il  perseguimento degli obiettivi per i quali e' stato istituito il Servizio  nazionale della protezione civile, ossia la tutela dell'integrità della  vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi  o  da  altri eventi calamitosi;

Considerato che le organizzazioni di volontariato della  protezione civile, ai sensi dell'art.  1  l  della  sopra  richiamata  legge  24 febbraio  1992,  n.  225,  sono  strutture  operative  nazionali  del Servizio nazionale della protezione civile;

Sentita la  Commissione  consultiva  permanente  per  la  salute  e sicurezza sul lavoro nella seduta del 17 novembre 2010;



Decretano:



Art. 1



Definizioni



1. Ai fini e per gli effetti delle disposizioni di cui al  presente decreto, si intende per:

a) «organizzazione di volontariato della protezione  civile»:  ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro, ivi inclusi  i gruppi comunali e intercomunali di protezione civile,  che  svolge  o promuove, avvalendosi prevalentemente  delle  prestazioni  personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, attività  di  previsione, prevenzione e soccorso in vista o  in  occasione  di  eventi  di  cui all'art. 2 della legge 24 febbraio 1992,  n.  225,  ivi  comprese  le attività di cui alla legge 21 novembre  2000,  n.  353,  e  all'art. 5-bis, comma 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n, 343, convertito con modificazioni dalla  legge  9  novembre  2001,  n.  401,  nonché attività di formazione e addestramento, nelle stesse materie;

b) «formazione»: processo educativo attraverso il quale  trasferire conoscenze e procedure utili all'acquisizione di  competenze  per  lo svolgimento    in    sicurezza     delle     attività     operative, all'identificazione e alla eliminazione,  o,  ove  impossibile,  alla riduzione e alla gestione dei rischi;

c)  «informazione»:  complesso  di  attività  dirette  a   fornire conoscenze  utili  all'identificazione,  alla  eliminazione,  o,  ove impossibile,  alla  riduzione  e  alla  gestione  dei  rischi   nello svolgimento delle attività operative;

d) «addestramento»: complesso di attività dirette a far apprendere l'uso corretto  di  attrezzature,  macchine,  impianti,  dispositivi, anche di protezione individuale, nonché le misure e le procedure  di intervento;

e)  «controllo  sanitario»:  insieme  degli   accertamenti   medici basilari individuati anche da disposizioni delle regioni  e  province autonome, emanate specificatamente per il  volontariato  oggetto  del presente decreto, finalizzati alla ricognizione delle  condizioni  di salute,  quale  misura  generale  di  prevenzione  nell'ambito  delle attività di controllo sanitario nello specifico settore, fatto salvo quanto specificato al successivo art. 5 in  materia  di  sorveglianza sanitaria.


Art. 2



Campo di applicazione



1. Le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di  cui  al decreto legislativo n. 81/2008 sono  applicate  tenendo  conto  delle particolari esigenze che caratterizzano le attività e gli interventi svolti dai volontari della protezione  civile,  dai  volontari  della Croce  Rossa  Italiana  e  del  Corpo  nazionale  soccorso  alpino  e speleologico e dai volontari dei vigili del fuoco quali:

a)  necessità  di  intervento  immediato  anche  in   assenza   di preliminare pianificazione;

b) organizzazione  di  uomini,  mezzi  e  logistica,  improntata  a carattere di immediatezza operativa;

c) imprevedibilità e indeterminatezza del contesto  degli  scenari emergenziali nei  quali  il  volontario  viene  chiamato  ad  operare tempestivamente e  conseguente  impossibilità  pratica  di  valutare tutti i rischi connessi secondo quanto disposto dagli articoli  28  e 29 del decreto legislativo n. 81/2008;

d) necessità di derogare, prevalentemente per gli aspetti formali, alle procedure ed agli adempimenti riguardanti le scelte  da  operare in materia di prevenzione e protezione, pur osservando  ed  adottando sostanziali e concreti criteri operativi in  grado  di  garantire  la tutela dei volontari e delle persone comunque coinvolte.

2. L'applicazione delle disposizioni del presente decreto non  può comportare, l'omissione o il ritardo delle attività e dei compiti di protezione civile, connessi agli eventi di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 e alla legge 21 novembre 2000, n. 353 e all'art.  5-bis, comma 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito  con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.

3. Le norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi  di  lavoro di cui al decreto legislativo n. 81/2008 sono applicate nei  riguardi delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n.  381, tenendo conto delle peculiari esigenze relative alle prestazioni  che si svolgono in luoghi diversi dalle sedi di lavoro e  alle  attività che sono realizzate da persone con disabilità.


Art. 3



Disposizioni relative alle organizzazioni di volontariato della protezione civile



1. Le norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui  al decreto legislativo n. 81/2008 sono applicate alle organizzazioni  di volontariato  della  protezione   civile,   di   seguito   denominate organizzazioni, come definite all'art. 1,  nel  rispetto  delle  loro caratteristiche strutturali, organizzative e  funzionali  preordinate alle attività e ai compiti di protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 e  alla  legge  21 novembre  2000,  n.  353  e all'art. 5-bis, comma 5 del decreto-legge 7 settembre 2001,  n.  343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.

2. Ai fini dell'applicazione del presente  decreto,  il  volontario della protezione civile aderente alle organizzazioni e' equiparato al lavoratore esclusivamente per le attività  specificate  all'art.  4, commi 1 e 2, fermo restando il dovere di prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre  persone,  presenti  nelle sedi delle  organizzazioni  nonché  sui  luoghi  di  intervento,  di formazione e di esercitazione, su cui ricadono gli effetti delle  sue azioni o omissioni, conformemente alla sua  formazione,  informazione alle istruzioni operative, alle procedure,  alle  attrezzature  e  ai dispositivi di protezione individuale in dotazione.

3. Ai  fini  dell'applicazione  del  presente  decreto,  il  legale rappresentante delle organizzazioni e'  tenuto  all'osservanza  degli obblighi di cui al successivo art. 4, salvi i casi in cui  sussistano rapporti di lavoro, qualunque sia la relativa tipologia contrattuale.


Art. 4



Obblighi delle organizzazioni di volontariato della protezione civile



1. Le organizzazioni curano che il volontario aderente  nell'ambito degli scenari di  rischio  di  protezione  civile  individuati  dalle autorità competenti, e sulla base dei compiti da lui svolti,  riceva formazione, informazione e addestramento, nonché sia  sottoposto  al controllo sanitario, anche in collaborazione con i competenti servizi regionali, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, fatto salvo  quanto  specificato  al  successivo art. 5 in materia di sorveglianza sanitaria. Il  controllo  sanitario potrà essere  assicurato  dalle  componenti  mediche  interne  delle organizzazioni,   ove   presenti,   ovvero   mediante   accordi   tra organizzazioni,  ovvero  dalle  strutture  del   Servizio   sanitario nazionale pubbliche o private accreditate.

2. Le organizzazioni curano che il volontario aderente, nell'ambito degli scenari di  rischio  di  protezione  civile  individuati  dalle autorità competenti e sulla base dei  compiti  da  lui  svolti,  sia dotato di attrezzature e dispositivi di protezione individuale idonei per lo specifico impiego e che sia adeguatamente formato e addestrato al  loro  uso  conformemente   alle   indicazioni   specificate   dal fabbricante.

3. Le sedi delle organizzazioni, salvi i casi in cui nelle medesime si svolga un'attività' lavorativa, nonché i luoghi di esercitazione, di formazione e di intervento dei volontari di protezione civile, non sono considerati luoghi di lavoro.





Art. 5



Sorveglianza sanitaria



1. Le organizzazioni di volontariato oggetto del presente  decreto, la Croce Rossa Italiana e il Corpo nazionale del  soccorso  alpino  e speleologico  individuano  i  propri   volontari   che,   nell'ambito dell'attività' di volontariato, svolgono azioni che li  espongono  ai fattori di rischio di cui al decreto legislativo n. 81/2008 in misura superiore alle soglie previste e negli  altri  casi  contemplati  nel medesimo  decreto,  affinché  siano   sottoposti   alla   necessaria sorveglianza sanitaria.

2. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano e  nella  Regione autonoma Valle d'Aosta l'individuazione  dei  volontari  appartenenti alle organizzazioni di  cui  al  comma  1,  nonché  degli  organismi equivalenti alla Croce Rossa  Italiana  ed  al  Corpo  nazionale  del soccorso alpino e speleologico e  dei  Corpi  dei  vigili  del  fuoco volontari dei comuni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e della componente volontaria del Corpo  valdostano  dei  vigili  del fuoco, avviene a cura delle  autorità  competenti  della  protezione civile, che stabiliscono altresì le  modalità  di  valutazione  del rischio dei volontari ai fini di attuare  la  eventuale  sorveglianza sanitaria.

3. Entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente decreto, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono d'intesa le modalità dello svolgimento  delle attività di sorveglianza sanitaria di cui all'art.  41  del  decreto legislativo n.  81/2008  compatibili  con  le  effettive  particolari esigenze  connesse  al  servizio  espletato,   anche   ricorrendo   a convenzioni con le organizzazioni di cui all'art.  2,  comma  1,  che dispongano tra i propri aderenti ed iscritti, di  medici  muniti  dei requisiti previsti dall'art. 38 del decreto legislativo  n.  81/2008, nonché le forme organizzative per assicurare, con  oneri  a  proprio carico, l'individuazione dei medici competenti nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 15, comma 2, del decreto legislativo n. 81/2008.


Art. 6



Disposizioni relative alla Croce Rossa Italiana, al  Corpo  nazionale del soccorso alpino e speleologico e ai Corpi dei vigili del  fuoco delle province autonome di Trento e  di  Bolzano  e  della  Regione autonoma Valle d'Aosta.



1. Le disposizioni del presente decreto, ad eccezione dell'art.  7, si  applicano  anche  al  Corpo  nazionale  del  soccorso  alpino   e speleologico,  alle  componenti  volontaristiche  della  Croce  Rossa Italiana nonché agli organismi equivalenti esistenti  nella  regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano ed  ai Corpi dei vigili  del  fuoco  volontari  dei  comuni  delle  medesime province autonome e alla componente volontaria del  Corpo  valdostano dei vigili del fuoco.

2. L'organizzazione per i volontari della Croce Rossa Italiana, ivi comprese le disposizioni in materia di caratteristiche, visibilità e sicurezza dell'uniforme identificativa, comprende  una  articolazione di compiti e responsabilità,  a  livello  centrale  e  territoriale, conforme al principio di effettività di cui all'art. 299 del decreto legislativo n. 81/2008.

3. Resta fermo che al personale volontario del corpo nazionale  dei vigili del fuoco di cui all'art. 6 del decreto  legislativo  8  marzo 2006, n. 139, continuano ad applicarsi le disposizioni  previste  per il personale permanente del medesimo corpo.


Art. 7



Disposizioni relative alle cooperative sociali



l . Le disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro  di cui al decreto legislativo n. 81/2008 si applicano nei confronti  del lavoratore o del socio lavoratore delle cooperative  sociali  di  cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, che svolga la  propria  attività al di fuori delle sedi di lavoro tenendo conto dei rischi normalmente presenti, sulla base dell'esperienza, nelle attività di cui all'art. 1, lettere a) e b), della legge 8  novembre  1991,  n.  381.  Ove  il lavoratore o  il  socio  lavoratore  svolga  la  propria  prestazione nell'ambito dell'organizzazione di un altro datore di lavoro,  questi e' tenuto a fornire al lavoratore  o  al  socio  lavoratore  adeguate informazioni sui rischi specifici esistenti  negli  ambienti  in  cui

egli e' chiamato ad operare  e  sulle  misure  di  prevenzione  e  di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Ove le attività di cui al  comma  precedente  siano  svolte  da soggetti  che  abbiano  una  riduzione  della  capacità   lavorativa superiore al 79%  o  minorazioni  ascritte  dalla  prima  alla  terza categoria di cui alle tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915,  o  a  lavoratori  con  handicap intellettivo e psichico, le attività di formazione,  informazione  e addestramento sono programmate e realizzate  compatibilmente  con  il loro stato soggettivo.

3. Le cooperative sociali di cui alla legge  8  novembre  1991,  n. 381, assicurano che i volontari ricevano formazione,  informazione  e addestramento in relazione alle attività loro richieste.





Art. 8



Disposizioni transitorie e finali



1. Sono considerate, ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 4, comma  1,  le  attività  di  cui  abbia  beneficiato  il volontariato, compatibilmente con gli scenari  di  rischio  ove  già individuati dalle autorità competenti, anteriormente  alla  data  di entrata in vigore del presente decreto.

2. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto  decorsi  180 giorni dalla data di pubblicazione del medesimo.

3. Il presente decreto sarà pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 13 aprile 2011



Il direttore generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Mastropietro



Il Capo del dipartimento della prevenzione e della comunicazione del Ministero della salute

Oleari



Il Capo del dipartimento della protezione civile

Gabrielli



Il Capo del dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno

Tronca
Registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 2011

Ufficio di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi  alla persona e dei beni culturali, registro n. 9, foglio n.307

 

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